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- Feb 5
Regolamento elettorale
Art. 1 – Generalità
Il presente regolamento attua e fornisce le norme di dettaglio necessarie a consentire il corretto svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo della F.E.O. – ONLUS e degli altri organi che lo Statuto attribuisce all’Assemblea generale dei soci. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia alle norme di legge applicabili nonché al buon senso.
Art. 2 – Comitato elettorale
Ogni qualvolta l’Assemblea deve procedere all’elezione di cariche federali provvede a scegliere nel proprio seno un Comitato elettorale composto da tre membri (di cui uno con la carica di Presidente). Le candidature possono essere avanzate spontaneamente alla richiesta del Segretario dell’Assemblea ed i requisiti richiesti per l’eleggibilità sono quelli che consentono la partecipazione all’Assemblea con diritto di parola e di voto. I candidati alle cariche federali non possono far parte del Comitato elettorale. Le relative votazioni si svolgono per alzata di mano e a maggioranza dei voti validi. Assume l’incarico di Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 3 – Compiti del comitato elettorale
Il Comitato elettorale ha il compito di seguire le elezioni delle cariche federali, di verificare la correttezza formale e sostanziale della votazione (con facoltà di accertamento della sussistenza dei requisiti dell’elettorato attivo e passivo) nonché di attestare la regolarità dell’elezione e proclamare gli eletti. Per tali finalità, il Segretario mette a disposione del Comitato tutti i registri, atti e documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 4 – Diritti elettorali per cariche federali
La facoltà di esercizio dei diritti elettorali è attribuita esclusivamente ai soci maggiorenni. Fermo restando tale requisito indispensabile:
Il socio ha l’obbligo morale della votazione essendo un atto che tutela la sua partecipazione alla vita della F.E.O. – ONLUS.
Art. 5 – Delega
È consentito che il socio deleghi in sua vece altro socio alla partecipazione all’Assemblea. In questo caso il delegato dovrà essere in possesso di idoneo atto firmato dal delegante (a pena di invalidità, la firma deve essere autenticata ovvero deve essere allegata copia di un documento di identità) da esibire al Comitato elettorale.
Il Comitato elettorale ha facoltà di verificare tale atto per accertarne la regolarità formale e l’autenticità, provvedendo a non consentire l’ammissibilità della delega in caso contrario.
Il socio delegato potrà esprimere, oltre che per se stesso, un voto per ogni delega ricevuta.
Art. 6 – Modalità di votazione per l’elezione del C.D.F.
La votazione per l’elezione dei membri del C.D.F. si svolge a scrutino segreto mediante chiamata per appello nominale. I soci devono essere in possesso di un documento di identità valido e, in caso di delega da parte di altro socio, il relativo mandato.
La scheda che non deve essere in alcun modo manomessa, viene consegnata dal Presidente del Comitato elettorale all’avente diritto e da questi, dopo l’espressione del voto, riconsegnata piegata al Presidente per l’inserimento nell’urna.
Art. 7 – Schede per l’elezione del C.D.F.
Il fac-simile della scheda relativa alle votazioni per l’elezione del C.D.F. è predisposto dalla Segreteria federale che, dopo l’avvenuta approvazione da parte del C.D.F. in carica, ne cura la preparazione nel numero sufficiente di copie.
L’indicazione dei candidati e/o delle liste di candidati segue l’ordine cronologico di presentazione.
Il Segretario consegna al Comitato elettorale le schede predisposte per la votazione affinché siano verificate da tutti i membri e quindi firmate dal Presidente del Comitato.
Art. 8 – Verbalizzazione e conservazione degli atti
Concluse le votazioni, il Comitato elettorale si ritira per procedere allo scrutinio delle schede ed al conteggio dei voti.
Dell’attività svolta, della regolarità e dell’esito delle votazioni è redatto processo verbale firmato da tutti i membri. Tale atto dovrà essere unito al verbale dell’Assemblea a farne parte integrante.
In ogni caso, devono essere annotati:
Effettuato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, il Comitato provvede a sigillare, in plico chiuso, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
Art. 9 – Validità dei voti
Il socio esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x” nel riquadro relativo alla intestazione della lista e/o del candidato.
Nel caso di votazione per una lista è ammessa l’espressione di un massimo di 7 preferenze ai candidati della lista stessa.
Nel caso di votazione per un candidato singolo non è consentita l’espressione di ulteriori preferenze.
Il voto è da considerarsi nullo:
- se l’elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più liste e/o candidati concorrenti;
- se l’elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista e abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato singolo oppure inserito in una lista concorrente;
- se la scheda presenti scritti, abrasioni, disegni o altre indicazioni estranee alla corretta indicazione di voto.
Il voto è da considerarsi valido:
- quando l'elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo ad una lista (in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista);
- quando l'elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo ad una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato (in questo oltre all'attribuzione del solo voto di lista si procede ad attribuire il voto anche ai relativi candidati);
- quando l'elettore non abbia apposto il segno "x” nel riquadro relativo ad alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista (in questo caso si procede all'attribuzione del voto sia al candidato che alla lista);
- quando l'elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo ad un candidato singolo.
La scheda è considerata “bianca” solo qualora l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla stessa.
Art. 10 - Conteggio dei voti
Nell’ipotesi di candidature singole sono eletti i 7 (sette) candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti. In caso di candidati che hanno raggiunto parità di voto, si considera eletto per primo quello più anziano. La votazione è valida qualunque sia la percentuale di voti espressi per candidato.
Nell’ipotesi di candidature per sole liste sono eletti rispettivamente 6 (sei) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed 1 (uno) della lista seconda classificata purchè quest’ultima abbia ottenuto almeno il 10 % dei voti validi. Qualora non abbia raggiunto tale percentuale, ovvero nel caso di presenza di un’unica lista, sono eletti tutti e 7 i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. All’interno delle singole liste, l’elezione dei candidati avviene sulla base del maggior numero di preferenze ottenute. Nel caso di parità di voti tra due o più liste, si sommano le preferenze ottenute dai singoli candidati di lista e si considera vincitrice quella che i cui candidati hanno avuto il maggior numero complessivo di preferenze. Nell’ulteriore caso di parità deve essere ripetuta la votazione.
Nell’ipotesi di candidature singole e candidature con liste deve essere conteggiato il numero totale di voti espresso per lista e per candidatura singola: se il maggior numero di voti è raggiunto da una lista, sono eletti i suoi primi 6 candidati. Se il secondo maggior numero di voti è raggiunto da un candidato singolo, questi è il settimo eletto, sempreché abbia ottenuto almeno il 10 % dei voti validi Se il secondo maggior numero di voti è raggiunto da una lista è eletto il candidato di questa con il maggior numero di preferenze, sempreché abbia ottenuto almeno il 10 % dei voti validi. Nell’un caso e nell’altro, qualora non sia stata raggiunta la citata percentuale sono eletti tutti e 7 i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se chi ha raggiunto il maggior numero di voti è un candidato singolo, questo è eletto. Se secondo è un altro candidato singolo, anche questo è eletto; così come il terzo, il quarto e così via, fino a giungere ad una lista che esprimerà gli eletti necessari a raggiungere il completamento degli eleggibili.
Art. 11 – Modalità elezione altri organi federali
Le votazioni per l’elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri si svolgono per alzata di mano e a maggioranza. Restano ferme le incombenze del Comitato elettorale previste dal precedente articolo 3.
Art. 12 – Scioglimento del Comitato elettorale
Il Comitato elettorale, attraverso il suo Presidente, provvede a dare notizia dell’esito delle votazioni all’Assemblea Generale e proclama gli eletti. Effettuata quest’ultima incombenza il Comitato si scioglie automaticamente.
Art. 13 – Ricorsi
È ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri avverso i risultati elettorali entro i 10 giorni successivi alla data in cui le elezioni hanno avuto luogo. Hanno diritto a proporre ricorso i soci presenti in Assemblea che abbiano esercitato il proprio diritto di voto (personalmente e non per delega). il ricorso deve essere avanzato per iscritto al Collegio dei probiviri – per il tramite della Segreteria della F.E.O. – ONLUS -, contenere le argomentate motivazioni poste a sostegno della richiesta ed essere firmato da tutti i ricorrenti. La sottoscrizione deve essere autenticata nei modi di legge oppure può essere allegata la copia del documento di identità di chi firma.
Art. 14 – Definitività della proclamazione
La proclamazione degli eletti diviene automaticamente definitiva decorso inutilmente il periodo previsto per la presentazione dei ricorsi senza che questi siano stati avanzati ovvero all’atto dell’inammissibilità dei ricorsi o in esito alla decisione di non accoglimento dei ricorsi da parte del Collegio dei probiviri ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla data delle elezioni senza che il Collegio dei probiviri si sia pronunciato sui ricorsi presentati.