- By: webmasterit
- Feb 5
Regolamento generale
CAPO PRIMO
(COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELLA FEDERAZIONE)
Articolo 1 - Generalità
La Federazione Europea Ornitofili ‑ Onlus (F.E.O. ‑ ONLUS) (Movimento allevatori per una nuova ornitocultura europea) ha, per scopi statutari, lo svolgimento la conservazione, lo sviluppo ed il miglioramento dei patrimonio ornitologico nazionale ed internazionale. Svolge quindi la sua attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 184 dei D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nonché quelle alle stesse connesse In particolare, conformemente alla previsioni dell’articolo 4 dello Statuto, la F.E.O. ‑ ONLUS si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat, di diffondere i sistemi dei loro corretto allevamento ‑ sia a scopo ornamentale che espositivo ‑ riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.
Per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, la F.E.O. – ONLUS:CAPO SECONDO
(MODALITÀ DI AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE)
Articolo 2 - Affiliazione
Le Associazioni che intendono affiliarsi possono presentare domanda in carta libera, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, alla Segreteria della F.E.O. - ONLUS. A corredo di tale istanza deve essere prodotta la sottonotata documentazione:
La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere correttamente compilata e contenere tutti i dati e documenti richiesti. Essa, debitamente istruita dal Segretario, entro i 30 giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione mancante è portata all’attenzione del Consiglio Direttivo Federale che delibera sul suo eventuale accoglimento. In caso di mancata pronuncia del C.D.F. entro i 45 successivi alla presentazione o all’integrazione dell’istanza, questa si intende accolta.Qualora la domanda sia respinta, le somme versate vengono restituite alla richiedente.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’affiliazione alla Federazione, a titolo gratuito e per il periodo massimo di un anno solare – rinnovabile –, di associazioni ritenute particolarmente meritevoli che operino nei settori di interesse della FEO-ONLUS. In tal caso l’affiliazione viene proposta al competente organo dell’associazione prescelta e l’eventuale accettazione del riconoscimento,sanzionata con apposita delibera, ha effetto immediato. I soci dell’associazione benemerita alla medesima regolarmente iscritti divengono a tutti gli effetti soci della FEO-ONLUS, senza ulteriori oneri, per il periodo previsto.
Articolo 3 – Decorrenza affiliazione
L'affiliazione decorre dal giorno della delibera di ammissione, dura fino al verificarsi di una delle cause di prevista cessazione.
Articolo 4 – Cause cessazione affiliazione
Le cause di cessazione dell’affiliazione possono essere le seguenti:
Con esclusione della fattispecie prevista dalla lettera g), l’accertamento della cessazione dell’affiliazione è effettuato con apposita deliberazione del C.D.F. Nei casi di cui alle lettere a), b), e c) il Consiglio Direttivo Federale ha facoltà di imporre un termine inderogabile per il ripristino delle condizioni necessarie al mantenimento dello status di affiliazione. Resta inteso che ai soci delle Associazioni che comunque dovessero scendere sotto i 5 associati non verrà rinnovata la tessera federale.
Articolo 5 – Fusione Associazioni
E’ ammessa la fusione tra Associazioni federate e ciò con le modalità previste nei singoli statuti. Il soggetto derivante, purché presenti o mantenga i requisiti previsti per l’affiliazione subentra a quelle da cui deriva previa conferma del C.D.F.. A tal proposito l’organo competente dovrà far pervenire al C.D.F. apposita comunicazione, corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 2. Per quanto applicabili, si utilizzano le medesime procedure di tale articolo.
Articolo 6 – Recesso
In caso di recesso dalla F.E.O. ‑ ONLUS l'Associazione è tenuta a darne comunicazione ai Consiglio Direttivo Federale a mezzo lettera raccomandata, allegando copia della delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione che ha deciso il recesso.
Articolo 7 – Scioglimento Associazione
Lo scioglimento di un'Associazione porta alla cessazione automatica dell’affiliazione alla Federazione. La delibera assembleare di scioglimento deve indicare il soggetto delegato a far pervenire alla FOE ‑ ONLUS copia della delibera stessa. I membri dell'ultimo Consiglio Direttivo dell'Associazione disciolta sono solidalmente responsabili dell'assolvimento degli obblighi dell'Associazione stessa verso la F.E.O. ‑ ONLUS. Fino al totale assolvimento di tali obblighi, i membri di detto Consiglio Direttivo non possono far parte, a nessun titolo, di altra Associazione federata.
Articolo 8 – Tessera Federale
La tessera federale di socio della F.E.O. ‑ ONLUS può essere ottenuta soltanto da soci regolarmente iscritti ad un’Associazione affiliata e per il solo tramite di quest’ultima. In deroga al termine previsto dalla lettera b) dell’articolo 4, coloro che aderiscono ad un’Associazione regolarmente affiliata oltre tale termine (ma comunque entro il 30 novembre), su richiesta dell’Associazione stessa potranno ottenere la tessera federale.
CAPO TERZO
(DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE E DEI SINGOLI SOCI)
Articolo 9 – Obblighi Associazioni affiliate
Le Associazioni affiliate hanno l'obbligo di:
Articolo 10 – Diritti Associazioni affiliate
Le Associazioni affiliate ed in regola con le disposizioni federali, possono:
Articolo 11 – Soci delle Associazioni affiliate
I soci delle Associazioni, in regola con tutti gli obblighi prescritti, sono ad ogni effetto soci della F.E.O. – ONLUS e, come tali, devono rispettare anche singolarmente tutte le norme e disposizioni federali sotto comminatoria delle sanzioni altrimenti previste. Essi non possono, inoltre, partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i principi, le finalità e le norme generali della Federazione.
Articolo 12 – Soci allevatori, R.A.E.
I Soci allevatori, iscritti al Registro Allevatori Europei ‑ (R.A.E.) possono anellare i soggetti allevati con anellini distribuiti dalla F.E.O. ‑ ONLUS nella misura prescritta dalla COM per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola. Gli anelli sono personali e pertanto non possono essere ceduti ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
CAPO QUARTO
(PROVVEDIMENTI SANZIONATORI)
Articolo 13 - Violazioni
Ogni atto o comportamento in contrasto con lo Statuto, con i regolamenti e con le altre disposizioni della F.E.O. – ONLUS, è soggetto a procedimento disciplinare. I soggetti destinatari delle sanzioni di cui agli articoli che seguono possono essere i singoli soci ovvero le Associazioni affiliate nel loro complesso qualora le infrazioni e/o le inadempienze siano compiute da uno o più organi dell’Associazione stessa.
Articolo 14 - Sanzioni
Le sanzioni comminabili sono le seguenti:
Le procedure per imporre una sanzione sono previste nell’apposito regolamento del collegio dei probiviri.
Articolo 15 - Censura
La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che causino un lieve nocumento alla F.E.O. ‑ ONLUS e ai suoi Soci, sia direttamente che indirettamente. Essa consta in un provvedimento scritto, da notificarsi a termini di legge, contenente la riprovazione ufficiale della Federazione.
Articolo 16 - Sospensione
La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie, regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, provochi danni al buon nome della Federazione, dei suoi Organi o dei suoi singoli soci. Essa priva, in via temporanea, di ogni diritto chi ne è colpito e può avere una durata compresa tra 15 giorni e tre anni, a seconda della gravità dei fatti. L’eventuale recidiva comporta l’applicazione di pena più severa.
Articolo 17 - Espulsione
L'espulsione è il provvedimento adottato, nei confronti di chi viola lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni federali, nonché nei confronti di coloro che, con il proprio comportamento, danneggiano il buon nome della Federazione, dei suoi Organi e dei suoi singoli Soci in modo talmente grave da far ritenere inadeguate le sanzioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
L'espulsione è comunque dovuta nei confronti di coloro che abbiano subito condanne penali definitive per reati inerenti le fattispecie di bracconaggio, maltrattamento animali, pedofilia o violenza volontaria su persone o danni al patrimonio. Essa ha l'effetto di privare definitivamente il Socio o l’Associazione dei diritti derivanti dall'affiliazione.
Articolo 18 – Effetti della sospensione
I soci colpiti da sospensione non possono partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate sotto l’egida della F.E.O. ‑ ONLUS per l’intera durata della sanzione. Tale provvedimento comporta altresì l’automatica decadenza dalle cariche federali e sociali eventualmente ricoperte nonché l’impossibilità di essere chiamato a coprire tali cariche per la durata della sanzione. Inoltre inibisce l'esercizio dell'attività di giudice federale.
Articolo 19 – Effetti dell’espulsione
Coloro che sono stati oggetto di espulsione dalla F.E.O. ‑ ONLUS non possono più ottenere la qualifica di socio in alcuna Associazione affiliata; è privato della qualifica di giudice F.E.O. ‑ ONLUS e non può giudicare, sotto qualsiasi veste, in manifestazioni della Federazione.
Articolo 20 – Accertamento infrazioni
Il Consiglio Direttivo Federale è competente a rilevare, d’ufficio o su segnalazione, le mancanze, le infrazioni e le violazioni delle norme dello statuto e dei regolamenti federali commesse dalle Associazioni e dai loro tesserati. Il Consiglio Direttivo Federale, qualora ipotizzi la commissione di trasgressioni, provvede ad interessare senza indugio il Collegio dei probi viri per l’avvio della necessaria istruttoria.
Articolo 21 - Violazione Regolamento generale mostre
Le mancanze, le violazioni e le infrazioni, commesse dai soci e dagli espositori, al Regolamento Generale Mostre, vengono contestate dal Comitato Organizzatore direttamente all’espositore in quanto contrastanti con il codice etico che è alla base dell’attività della Federazione.L'interessato ha l'obbligo di presentare le sue dichiarazioni giustificative al Comitato Organizzatore entro il termine della mostra a pena di esclusione da ogni ulteriore manifestazione federale. E’ comunque fatta salva la possibilità di procedere ai procedimenti sanzionatori previsti nei confronti dei soci.
Articolo 22 – Violazioni norme Associazioni federate
In genere, le infrazioni e le violazioni agli statuti ed ai regolamenti delle singole Associazioni sono giudicate dai competenti organi delle Associazioni interessate, tuttavia, su esplicito mandato assembleare dell’associazione, è consentita la richiesta di intervento dell’organismo federale. In tale ipotesi deve essere avanzata apposita richiesta al C.D.F. che, entro 20 giorni dalla sua ricezione, se la ritiene di interesse rilevante per la Federazione, può decidere di investire il Collegio dei probi viri. Qualora, con motivata decisione, la questione non venga ritenuta di rilievo per la Federazione, il C.D.F. provvede a respingere la richiesta. Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.
Articolo 23 – Obbligo comunicazione alla Segreteria F.E.O.
In ogni caso, gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati da un'Associazione nei confronti di un proprio Socio devono essere portati a conoscenza della Segreteria della F.E.O. – ONLUS, entro trenta giorni dalla data di comminazione, a cura del Presidente o del Segretario dell'Associazione utilizzando un mezzo che assicuri l’avvenuta ricezione.
CAPO QUINTO
(ASSEMBLEE)
Articolo 24 – Convocazione delle Assemblee
L'Assemblea Generale è convocata su delibera dei Consiglio Direttivo Federale. L’avviso di convocazione è inviato, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, ai Presidenti delle Associazioni affiliate e agli altri Organi o cariche federali che per Statuto hanno facoltà di partecipare. Tale avviso di convocazione deve essere inviato mediante mezzo che ne assicuri l’avvenuta ricezione e deve contenere l’indicazione dell’ordine dei giorno della seduta. Le Associazioni federate informano i propri associati con le stesse modalità e con identico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Se all'ordine del giorno dell’Assemblea è prevista l'approvazione dei bilanci, alla nota di convocazione è annessa copia di questi ultimi, dei relativi allegati e della relazione dei Revisori dei Conti. La sede delle Assemblee è individuata dal Consiglio Direttivo Federale.
Articolo 25 – Ordini del giorno
L’inserimento di argomenti particolari all'ordine del giorno dell'Assemblea può essere richiesto dagli Organi Federali e dalle Associazioni affiliate. Le richieste, redatte in forma scritta e debitamente firmate dagli aventi diritto, devono pervenire alla Segreteria della Federazione almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Identica facoltà propositiva è attribuita ai soci purché la relativa richiesta sia firmata da almeno 50 (cinquanta) sottoscrittori.
Articolo 26 – Assemblea straordinaria
La richiesta di Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, può essere formalmente avanzata da almeno un decimo dei soci a quel momento regolarmente iscritti. Essa deve essere indirizzata al C.D.F. e deve contenere la precisa indicazione degli argomenti all'ordine dei giorno. In ogni caso, la riunione dell’Assemblea Straordinaria non può essere convocata prima che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 120 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 27 – Validità costituzione
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e/o per delega, della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, da fissare in un giorno diverso, è validamente costituita con la presenza, in proprio e/o per delega, di un terzo dei soci. Nel caso di Assemblee Straordinarie convocate per approvare modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento della Federazione sono comunque necessarie le maggioranze qualificate previste dagli articoli 50 e 51 dello Statuto.
Articolo 28 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dei Consiglio Direttivo Federale ed il Segretario federale assume la qualifica di Segretario dell'Assemblea provvedendo alle incombenze del caso. Quando l'Assemblea deve eleggere le nuove cariche federali procede inoltre alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre scrutinatori.
Articolo 29 - Votazioni
Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto. Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo Federale si svolgono sempre a scrutinio segreto.
Articolo 30 – Computo presenze
Sebbene i membri del Consiglio Direttivo Federale non abbiano diritto di esprimere il proprio suffragio nelle votazioni dell'Assemblea, il loro numero è conteggiato nel computo delle presenze dei soci per il raggiungimento dei quorum previsti.
Articolo 31 - Verbali
Dei lavori dell'Assemblea è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo che, una volta approvato nelle forme di legge, deve essere trascritto sul registro conservato dal Segretario della F.E.O. ‑ ONLUS. Per le Assemblee Straordinarie previste dagli articoli 50 e 51 dello Statuto il verbale è redatto da Notaio.
CAPO SESTO
(CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE)
Articolo 32 – Modalità di presentazione delle candidature
Chiunque intenda partecipare come candidato all’elezione del Consiglio Direttivo Federale deve avanzare la propria candidatura almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento. A pena di esclusione, la comunicazione di candidatura debitamente sottoscritta deve:
Ad essa può altresì essere allegato il programma elettorale. Nel rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 2, è consentita la presentazione di liste con il numero massimo di 7 candidati.
Articolo 33 – Carenza di candidature
Qualora entro il termine fissato dal precedente articolo non siano pervenute candidature, il Segretario provvede ad informare il C.D.F. ed il Presidente dei Collegio dei Probiviri. Il C.D.F. procede comunque a convocare l’Assemblea nelle forme ed entro i termini previsti dando atto della situazione nel relativo ordine del giorno. L’Assemblea provvederà quindi a nominare un Commissario avente i compiti ed i poteri indicati dall’articolo 22 dello Statuto. Identiche procedure sono seguite anche nel caso di presentazione di un numero di candidature inferiore a quello necessario per la copertura degli incarichi, ma in questo caso il Consiglio Direttivo uscente mantiene le sue funzioni per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione di nuova Assemblea entro 120 giorni.
Articolo 34 - Elezioni
Le norme relative allo svolgimento delle elezioni del C.D.F. sono contenute nello specifico regolamento.
Articolo 35 – Convocazione del C.D.F.
Il Consiglio Direttivo Federale è convocato mediante avviso del Presidente o del Segretario almeno una settimana prima della data della riunione. Nei casi di comprovata urgenza è possibile prescindere dall'osservanza di detto termine. L'avviso, che indica gli argomenti all'ordine del giorno, può essere effettuato con uno qualsiasi dei seguenti sistemi: posta, telefono, fax, posta elettronica o altro mezzo telematico, Il C.D.F. si riunisce in via ordinaria almeno 6 volte l’anno.
Articolo 36 - Deliberazioni
Perché il Consiglio possa validamente deliberare è necessaria la presenza effettiva o per delega della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Dei lavori del Consiglio è dato conto in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da inserire nel relativo registro.
Articolo 37 – Poteri
Al Consiglio Direttivo Federale competono, in generale, tutte le attribuzioni previste per legge, per Statuto e per regolamento. In particolare ad esso compete:
Ad eccezione di tutte le competenze non delegabili per legge, lo svolgimento di specifiche attribuzioni può essere formalmente conferito a singoli Consiglieri o Comitati ristretti di Consiglieri all’uopo costituiti che dovranno comunque rendere conto del proprio operato al Consiglio nella sua interezza.
Articolo 38 - Rappresentanza
Al Presidente dei Consiglio Direttivo Federale è attribuita la rappresentanza legale della F.E.O. ‑ ONLUS nonché ogni altro potere previsto dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della Federazione con le modalità ed i limiti espressamente stabiliti. In particolare presiede le adunanze dei Consiglio Direttivo e dell'Assemblea firmandone i relativi verbali.
CAPO SETTIMO
(SEGRETARIO)
Articolo 39 - Attribuzioni
I poteri attribuiti al Segretario della F.E.O. ‑ ONLUS discendono dallo Statuto. Egli, fermo restando quanto in precedenza indicato dal presente regolamento, svolge le delicate incombenze della direzione amministrativa della Federazione ed in particolare deve:
AIl Segretario ha inoltre il compito di seguire tutti gli atti federali non espressamente attribuiti ad altri organi.
Articolo 40 – Ufficio di Segreteria
Il C.D.F. ha facoltà di istituire un ufficio di Segreteria federale e procedere alla nomina di un Vice-Segretario che collabori con il Segretario nello svolgimento delle sue molteplici funzioni.
CAPO OTTAVO
(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)
Articolo 41 – Elezione dei Revisori dei conti
I candidati all'elezione a Revisore dei Conti sono proposti dal C.D.F sentito il parere dei Presidenti delle Associazioni affiliate. Essi, se possibile, vengono scelti fra i soggetti iscritti all'albo dei Revisori Contabili. Risultano eletti i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti: i primi tre quali Revisori effettivi, gli altri due quali supplenti.
Articolo 42 – Doveri dei Revisori dei conti
Al Collegio dei Revisori dei conti sono attribuite le competenze previste dallo Statuto e, in particolare, esso deve:
I Revisori dei conti sono tenuti ad intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Federazione.
Articolo 43 – Facoltà dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti ha facoltà di eseguire ispezioni amministrativo-contabili a tutti gli Organi federali al fine di verificare il rispetto di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari in materia. Ogni qual volta il Collegio effettui atti di ispezione o controlli, deve predisporre una dettagliata relazione, debitamente verbalizzata, contenente l’indicazione delle eventuali irregolarità amministrative contestate.
CAPO NONO
(Collegio dei Probiviri)
Articolo 44 - Rinvio
La composizione, l’assetto ed il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono disciplinati da apposito regolamento.
CAPO DECIMO
(CLUB DI SPECIALIZZAZIONE)
Articolo 45 – Definizione
Si definisce “Club” il gruppo d'allevatori specializzato nell'allevare una specifica razza o specie ornitica che si proponga di:
Articolo 46 - Pluralità e riconoscimento
La F.E.O. – ONLUS afferma il principio della pluralità dei Club ed incentiva la loro attività di studio e divulgazione specialistica . Le modalità per il riconoscimento formale ed il ruolo dei Club all’interno della Federazione sono disciplinati da apposito regolamento.
CAPO UNDICESIMO
(NORME FINALI)
Articolo 47
Fermo restando il riparto di competenze fissato dallo Statuto e dalle norme che precedono, per tutto quanto non espressamente previsto è competente il Consiglio Direttivo Federale che, pertanto, può impartire ogni direttiva e/o disposizione ritenuta opportuna per una corretta amministrazione.
Articolo 48
L'inizio e la chiusura della gestione amministrativa della F.E.O. ‑ ONLUS e degli altri Organi federali sono fissati in relazione alle norme statutarie e regolamentari di dettaglio.