- By: webmasterit
- Feb 5
Statuto
CAPO PRIMO
Costituzione - sede- durata - scopi
Articolo 1 - Costituzione
La Federazione costituita fra le Associazioni Italiane ed Europee di Ornitocoltori, Ornitofili ed Ornitologi è denominata "Federazione Europea Ornitofili - Onlus" (F.E.O. ‑ ONLUS) (Movimento allevatori per una nuova ornitocultura europea). La F.E.O. ‑ ONLUS intende richiedere di essere individuata quale “Associazione di protezione ambientale” ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive in materia.
Articolo 2 - Costituzione
La F.E.O. - ONLUS ha sede a Parma , via Campioni n° 6.
Articolo 3 - Durata
La durata della F.E.O. - ONLUS è illimitata.
Articolo 4 - Scopi
La F.E.O. ‑ ONLUS è istituita per la conservazione, lo sviluppo ed il miglioramento dei patrimonio ornitologico nazionale ed internazionale. Svolge quindi la sua attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 184 dei D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), n. 8) dei D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Essa coordina, regolamenta e controlla l'attività svolta dalle Associazioni federate e dai loro Soci.
Si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e, per il tramite anche dei suoi iscritti, di diffondere i sistemi dei loro corretto allevamento ‑ sia a scopo ornamentale che espositivo ‑ riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.
La F.E.O. ‑ ONLUS collabora con l’U.E., lo Stato italiano e gli altri Stati Europei nonché con tutti gli Enti Locali e Istituzioni competenti per la tutela e la salvaguardia dei patrimonio ornitologico, mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni e congressi; svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico e dell'habitat naturale.
La F.E.O. ‑ ONLUS rilascia ai soci allevatori, nonché agli Enti pubblici che ne facciano richiesta, propri anelli inestensibili ed inamovibili, conformi alle previsioni C.O.M., dotati di numero R.A.E. (Registro Allevatori Europei) e dell'anno di emissione, che servono ad identificare gli animali ed a riconoscerne la provenienza.
La F.E.O. ‑ ONLUS non persegue fini speculativi né di lucro; non svolge attività diverse da quelle di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La F.E.O. ‑ ONLUS intende aderire agli organismi Internazionali istituiti per il raggiungimento di analoghe finalità.
La F.E.O. ‑ ONLUS intende aderire alla C.O.M. Italia e tramite essa alla C.O.M.
CAPO SECONDO
Composizione ‑ affiliazione – tesseramento – diritti e doveri
Articolo 5 - Composizione
- soci ordinari: sono i soci aderenti alle associazioni federate che svolgono attività continuativa. I soci delle stesse sono iscritti alla F.E.O. ‑ ONLUS con diritto a speciale tessera;
- soci onorari: sono persone di qualunque nazionalità che, per le loro attività o benemerenze in campo ornitologico, sono chiamate dal C.D. a far parte della F.E.O. – ONLUS;
- soci sostenitori: sono i soci che liberamente decidono di versare una quota superiore a quella normalmente prevista per l’ottenimento della tessera federale.
La disciplina del rapporto associativo nonché le modalità associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo sono uniformi ed escludono espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ferme restando le disposizioni che seguono, i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 6 - Affiliazione
Il numero delle Associazioni aderenti alla F.E.O. ‑ ONLUS è illimitato.
Per richiedere l'affiliazione, le Associazioni devono costituirsi legalmente ed avere un minimo di (5) cinque associati.
L'affiliazione decorre dal giorno della delibera di ammissione e dura fino al verificarsi di una delle cause previste dal successivo articolo 10.
Articolo 7 - Presentazione domanda affiliazione
Le Associazioni entrano a far parte della F.E.O. ‑ ONLUS dietro presentazione di apposita domanda, redatta ed inoltrata al Consiglio Direttivo Federale secondo la procedura stabilita dal Regolamento generale.
Non possono essere affiliate alla F.E.O. ‑ ONLUS le Associazioni che perseguono scopi speculativi e commerciali.
Articolo 8 - Obblighi
Con la presentazione della domanda di affiliazione le Associazioni assumono per sé e per i propri Soci l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i Regolamenti della F.E.O. – ONLUS e si impegnano a versare la quota di ogni socio relativa all’appartenenza alla Federazione.
Articolo 9 – Tipi di soci
- Soci ordinari allevatori;
- Soci ordinari non allevatori;
- Soci allevatori allievi (di età compresa fra i 9 e 18 anni);
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.
I Soci allevatori sono iscritti obbligatoriamente al Registro Allevatori Europei (R.A.E.) con un numero progressivo federale di matricola.
Non è ammessa l'iscrizione a più di un'Associazione quale Socio ordinario allevatore; il Socio ordinario allevatore di una Associazione può essere socio non allevatore o socio onorario o socio sostenitore di altre Associazioni.
Articolo 10 – Cessazione affiliazione
- per il venir meno delle condizioni, previste dal presente statuto e dal Regolamento, in base alle quali era stata accolta la domanda di affiliazione;
- per recesso;
- per scioglimento;
- per espulsione.
Le relative procedure sono indicate nel Regolamento generale.
Articolo 11 – Cessazione dei soci
I singoli soci cessano dalla loro qualifica per mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti nonché per le altre cause espressamente previste dal presente Statuto e dal Regolamento generale.
Articolo 12 – Perdita diritti
Con l'uscita dalla F.E.O. ‑ ONLUS le Associazioni ed i loro Soci perdono i diritti derivanti dall'affiliazione.
Articolo 13 – Norma di rinvio
I doveri e i diritti delle Associazioni e dei tesserati, che discendono dall'osservanza dello Statuto e dallo svolgimento della attività in campo ornitologico secondo gli scopi e le finalità in esso previsti, sono disciplinati dal Regolamento generale.
CAPO TERZO
Organi federali
Articolo 14 – Organi Federali
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo Federale (C.D.F);
- il Segretario;
- iil Collegio dei Revisori dei Conti;;
- Il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Articolo 15 – Assemblea soci
L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della F.E.O. ‑ ONLUS L'Assemblea ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività federale. Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dai regolamenti, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni e i tesserati
Articolo 16 – Presupposto partecipazione soci
Il socio ordinario/sostenitore ha diritto a partecipare all’Assemblea solo se ha versato entro il 31 gennaio la relativa quota annuale.
Articolo 17- Diritti di partecipazione
- con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2532 comma 2 C.C.: il socio ordinario allevatore, non allevatore e sostenitore di ciascuna Associazione federata o altro socio dell'Associazione espressamente a ciò delegato;
- con diritto di parola e senza diritto di voto: i Membri degli Organi Federali di cui al precedente articolo 13, lettera b), c), d) ed e), nonché il Presidente dell'Ordine dei Giudici, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali, i Referenti Territoriali; i rappresentanti dei Club di specializzazione; i Presidenti delle Associazioni federate.
Articolo 18 – Deleghe assemblea
Le deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, indicati dalla lettera del precedente articolo 16.
Articolo 19 – Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, su delibera dei Consiglio Direttivo Federale, almeno una volta all'anno, entro il mese di ottobre, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico‑morale‑finanziaria della gestione federale e sugli altri argomenti iscritti all'ordine dei giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la ratifica di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo Federale in materia contributiva. Spetta inoltre all'Assemblea l'elezione dei membri dei Consiglio Direttivo Federale, dei membri dei Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri dei Collegio dei Probiviri. E' presieduta dal Presidente dei Consiglio Direttivo Federale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Mancando anche il Vicepresidente, é presieduta dal Consigliere più anziano d'età fra quelli presenti.
Articolo 20 – Assemblea straordinaria per particolari motivi
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata su delibera dei Consiglio Direttivo Federale per l'esame di modifiche allo Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un decimo dei soci. In caso di impossibilità di funzionamento o colpevole inerzia dell’organo e nei limiti previsti dall’apposito regolamento, può essere convocata dal Presidente del Collegio dei Probi Viri.
Articolo 21 - Norme
Le norme per la convocazione, la partecipazione e il funzionamento delle Assemblee sono fissate dal Regolamento generale.
Articolo 22 - Commissario
In caso di assoluta necessità l'Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare la F.E.O. ‑ ONLUS e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo Federale. Il mandato affidato al Commissario della F.E.O. ‑ ONLUS può durare al massimo tre mesi.
Consiglio Direttivo Federale
Articolo 23 - Rappresentanza
La rappresentanza della F.E.O. ‑ ONLUS nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e/o a chi ne fa le veci in conformità alle previsioni regolamentari. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
Articolo 24 – Durata mandato presidenziale
Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto anche più volte ma con la limitazione di due mandati consecutivi.
Articolo 25 – Regole elezioni
Le modalità per la proposta delle candidature al C.D.F. e l'elezione del relativo Presidente sono contenute nel Regolamento generale.
Articolo 26 – Composizione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo Federale è composto da 7 (sette) membri. Al proprio interno vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente. Quest’ultimo sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo. Nell’ipotesi di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età.
Articolo 27 - Segretario
All’interno del Consiglio Direttivo Federale è altresì eletto il Segretario. Egli cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, dei verbali assembleari e del direttivo, del libro degli associati con l'indicazione del numero degli iscritti a ciascuna associazione aderente e al libro del protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.Provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e coordina l'attività della segreteria e ne risponde al Consiglio di cui segue le direttive. Egli cura la tenuta dei libri contabili della federazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato alla federazione, con firma del Segretario (anche disgiunta dal presidente) entro il limite fissato dal consiglio direttivo. Il Segretario tiene l'amministrazione generale insieme con il presidente, predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale per l'esame e successivamente all'assemblea per l'approvazione.
Articolo 28 – Cause di ineleggibilità
- Non siano iscritti nel libro degli associati ordinari da almeno tre anni, ad eccezione della prima nomina o del primo rinnovo se determinato nel primo triennio;
- non siano in regola con le obbligazioni assunte verso la Federazione;
- abbiano subito provvedimenti disciplinari definitivi nell'ultimo quinquennio o condanne penali definitive per reati inerenti le fattispecie di bracconaggio, maltrattamento animali, pedofilia o violenza volontaria su persone o danni al patrimonio.
Articolo 29 - Poteri
Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea. Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, i poteri possono essere conferiti al Segretario e ai singoli Consiglieri. Delle attività svolte dai titolari di deleghe dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.
Articolo 30 – Cadenza riunioni Consiglio
Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce in via ordinaria, di regola, sei volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
Articolo 31 – Commissioni e comitati
Il Presidente, sentito il Consiglio, può decidere di costituire Commissioni o Comitati. Il Consiglio Direttivo Federale, con propria delibera, su proposta di un Consigliere, determina i poteri e le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni nonché le altre norme per il funzionamento degli stessi. Delle adunanze e deliberazioni dei Comitati e delle Commissioni viene redatto verbale, inviato alla Segreteria entro quindici giorni dalla data della riunione.Delle decisioni assunte dai Comitati e dalle Commissioni viene data relazione al Consiglio Direttivo Federale nella sua prima adunanza.
Articolo 32 – Rimborso spese
Ai componenti il Consiglio Direttivo Federale è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l'espletamento dei mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti. L'accettazione della carica di Presidente o di Segretario Federale determina l'immediata decadenza da ogni carica elettiva, sia federale che locale (Presidente di Associazione). I Consiglieri mantengono la qualifica di giudice, ma non possono esercitare l'attività nel territorio nazionale per il periodo di durata della carica.
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 33 – Revisori conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione della F.E.O. ‑ ONLUS, è composto di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.
Articolo 34 - Candidati
Le norme per la designazione dei candidati e per l'elezione dei componenti il Collegio sono fissate dal Regolamento generale.
Articolo 35 - Incompatibilità
I Revisori dei Conti non possono rivestire altre cariche nell'ambito della F.E.O. ‑ ONLUS.
Collegio dei Probiviri
Articolo 36 – Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la F.E.O. ‑ ONLUS e le Associazioni o i singoli Soci nonché tra le Associazioni stesse, è composto di tre Membri effettivi nonché due supplenti, preferibilmente scelti fra magistrati, avvocati o esperti nel campo giuridico che abbiano preventivamente manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico. Il Collegio dei Probiviri è retto da apposito Regolamento.
Articolo 37 - Nomina
I Probiviri sono nominati dall’assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Federale. I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
CAPO QUARTO
Ordine dei Giudici
Articolo 38 – Giudici
I Giudici sono riuniti in un Organo tecnico denominato "Ordine dei Giudici", il quale fa parte integrale e integrante della F.E.O. ‑ ONLUS. L'Ordine dei Giudici è retto da apposito ordinamento approvato dal Consiglio Direttivo Federale. Esso è suddiviso in vari Collegi, ciascuno dei quali è costituito dai Giudici della rispettiva specializzazione. Le deliberazioni dell'Ordine dei Giudici sono trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, che qualora ravvisasse contrasti con l’ordinamento dell'Ordine medesimo, con il presente Statuto o con gli altri Regolamenti, ha facoltà di sospenderle interessando contestualmente il Collegio dei probiviri per la resa di un parere in merito. Tale parere è vincolante e compete al C.D.F. l’adozione degli atti conseguenti, ivi compreso l’annullamento definitivo della deliberazione.
Articolo 39 - Consiglio Ordine
Il Consiglio dell'Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dei Giudici e dai Responsabili dei singoli rami e tra questi verrà nominato il Segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni.
Articolo 40 – Gestione Ordine
L'Ordine dei Giudici è autorizzato ad una propria gestione. La F.E.O. ‑ ONLUS può stanziare nel proprio bilancio un contributo annuale da erogarsi all'Ordine dei Giudici. La richiesta del contributo annuale, unitamente al bilancio di previsione, deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo Federale entro il 30 maggio di ciascun anno.
CAPO QUINTO
Commissioni Scientifiche Nazionali e Commissioni Tecniche
Articolo 41 – Commissioni Scientifiche Nazionali
Sono Organi di riferimento della F.E.O. ‑ ONLUS le Commissioni Scientifiche nazionali:
- Canarini
- Psittacidi
- Indigeni
- Esotici
- Tortore e colombe
- Quaglie e colini
- Rapaci diurni e notturni
Eventuali altre Commissioni potranno essere successivamente costituite dal C.D.F della F.E.O. ‑ ONLUS
Articolo 42 – Costituzione delle Commissioni Scientifiche Nazionali
La costituzione delle C.S.N. è promossa dalla F.E.O. - ONLUS allo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli ornicoltori, la valorizzazione e l'incremento delle varie razze allevate.
Articolo 43 – Commissioni Tecniche
Le Commissioni Tecniche sono rette da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale. Le deliberazioni delle C.T. devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento qualora le stesse risultassero in contrasto con il Regolamento delle C.T. medesime, con il presente Statuto o con i Regolamenti.
Articolo 44 – Composizione delle Commissioni tecniche
Le C.T. sono costituite da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dai componenti il Collegio Giudici della corrispondente specializzazione. Il numero dei componenti le singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda delle esigenze di ciascuna di esse. I componenti le C.T. durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Requisito indispensabile per l’elezione è quello di essere allevatore o di essere stato allevatore per almeno un quinquennio consecutivo.
Articolo 45 – Gestione delle Commissioni tecniche
Le C.T. sono autorizzate ad una loro gestione. La F.E.O. ‑ ONLUS può stanziare nel proprio bilancio contributi annuali da erogarsi alle C.T., stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi tecnici perseguiti. Le richieste di contributo, unitamente al bilancio di previsione, devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo entro il 30 maggio di ciascun anno.
CAPO SESTO
Patrimonio ‑ Bilanci
Articolo 46 - Patrimonio
- dai beni immobili e mobili di sua proprietà; b) dai fondi liquidi e dai titoli. Le entrate sono costituite: a) dalle quote di affiliazione versati dalle Associazioni e dai tesserati, nonché da ogni altro contributo che l'Assemblea Generale o, per sua delega, il Consiglio Direttivo Federale riterranno di stabilire a carico della Associazioni federate e dei loro soci;
- da eventuali contributi concessi alla F.E.O. ‑ ONLUS dall’U.E., dai singoli Stati Europei, da Enti pubblici e da privati;
- da eventuali lasciti e donazioni;
- dagli avanzi di gestione;
Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 47 – Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario della F.E.O. ‑ ONLUS va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Ogni anno viene redatto, a norma di regolamento, un rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria: ciascun socio può prenderne visione.
CAPO SETTIMO
Disposizioni finali
Articolo 48 – Generalità
Fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, nessuna carica federale, ordinaria o straordinaria, per elezioni o per nomina, può essere affidata a chi non è iscritto alla F.E.O. ‑ ONLUS da almeno tre anni. Coloro che sono stati destinatari, in via definitiva, di una delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento generale non possono rivestire alcuna carica tecnica o amministrativa all'interno della F.E.O. ‑ ONLUS per i periodi di tempo eventualmente stabiliti dal Regolamento stesso.
Articolo 49 – Gratuità cariche federali
Tutte le cariche federali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.
Articolo 50 – Modalità approvazione norme
Per l'approvazione di modifiche statutarie, a norma dell'art. 21 dei C.C., occorre la presenza, in proprio o per delega, in Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata, di almeno tre quarti dei soci. Le delibere relative dovranno essere adottate dalla maggioranza dei presenti. Non costituisce modifica statutaria il mero trasferimento della sede della F.E.O. – ONLUS.Per l'approvazione dei regolamenti occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto al voto.L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L’adozione di norme regolamentari contingibili ed urgenti può essere deliberata in via straordinaria dal C.D.F.; tali disposizioni divengono immediatamente esecutive, ma devono essere sottoposte a ratifica da parte della prima Assemblea Generale utile. Nell’ipotesi di mancata ratifica, le norme adottate decadono ab origine senza produrre alcun effetto.
Articolo 51 – Scioglimento FEO
Lo scioglimento della F.E.O. ‑ ONLUS può essere deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata. La delibera di scioglimento deve essere adottata, a norma dell'art. 21 del C.C., con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Articolo 52 – Devoluzione patrimonio
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio federale è devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 53 – Rinvio a norme generali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di “persone giuridiche”.