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- Feb 5
Regolamento probiviri
Art. 1 – Composizione e competenze
Il Collegio dei probi viri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati secondo le previsioni statutarie.
I tre membri effettivi provvedono a scegliere al proprio interno un Presidente che ha il compito di presiedere le sedute e dirigere i lavori del Collegio.
Le competenze del Collegio dei probiviri sono regolate dallo Statuto, dal regolamento e dalle disposizioni del codice civile per quanto applicabili. Restano ferme le competenze dell’A.G.O. in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e/o di risarcimento del danno.
Art. 2 – Norme di comportamento
Inoltre, devono astenersi:
Art. 3 – Regole generali di funzionamento
Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da una persona di fiducia.
Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione federale e delle singole associazioni, acquisire pareri, ascoltare testi. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati agli interessati nei 30 (trenta) giorni successivi, mediante idoneo mezzo che ne assicuri l’avvenuta ricezione. Il Presidente del Consiglio Direttivo Federale, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio della F.E.O. - ONLUS. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.
Per tutte le comunicazioni necessarie si avvale della segreteria della Federazione.
Art. 4 – Tipi di procedimento
I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria
Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza del C.D.F.
L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
Il Collegio, qualora gli addebiti appaiano fondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, in funzione della gravità delle inadempienze, una delle sanzioni previste dall’articolo 14 e seguenti del “Regolamento generale”.
Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo ad una maggiore osservanza delle regole, l'accertamento di erronea applicazione di disposizioni non statutarie o regolamentari, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a. la violazione non ha causato danni alla Federazione, alle Associazioni affiliate, ai singoli soci o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
b. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la
buona fede del responsabile;
c. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme federali e/o associative durante il precedente biennio. L'accertamento potrà comunque costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art. 3.
Art. 7 – Conciliazione di controversie interne
Le controversie insorte tra organi federali, tra associazioni affiliate e tra soci, o tra i vari soggetti indicati, possono essere formalmente sottoposte dal C.D.F. al Collegio dei Probiviri.
La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti della F.E.O. – ONLUS entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.
È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.
Art. 8 – Interpretazione dello Statuto
Il Collegio dei Probiviri esprime, su richiesta del C.D.F., parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al C.D.F. che è tenuto a revocare e/o modificare le relative proposte, o ad annullare e/o sostituire in via d'urgenza le norme eventualmente già approvate. Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, il C.D.F. può richiedere al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque l’eventuale contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento comunitario. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.
Art. 9 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità
Su richiesta del C.D.F. può esprimersi in via definitiva sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti da parte delle Associazioni e dei singoli soci e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.
L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 3.
Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.
Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi federali.
Art. 10 – Scioglimento anticipato di un organo
Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell'Associazione:
Su richiesta del C.D.F., lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In questo ultimo caso. il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche federali alla scadenza naturale. Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo e a tutti gli altri organi della Federazione l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 3. Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 30 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per una data compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dal ricevimento stesso.
Art. 11 - Commissariamento
Nel caso previsto dall’articolo 33 del Regolamento Generale o comunque nel caso di scioglimento anticipato del C.D.F., il Collegio dei probiviri provvede a nominare un Commissario con il compito del disbrigo dell’ordinaria amministrazione e l’indizione dell’Assemblea che dovrà procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.