- By: webmasterit
- Feb 5
Regolamento Mostre
Art 1 – Generalità
Le norme che seguono dono dirette a fornire un quadro dei principi generali che devono disciplinare tutte le mostre in qualche modo riconducibili alla Federazione Europea Ornitofil Onlusi. Gli organizzatori delle singole mostre (infra indicati con il termine “organizzazione”) possono adottare discipline di dettaglio nel rispetto dei principi generali indicati. Tutte le mostre organizzate dalle associazioni affiliate alla F.E.O. devono dare risalto dell’appartenenza alla federazione stessa.
Art. 2 – Partecipazione
Le mostre organizzate dalla Federazione Europea Ornitofili e dalle Associazioni alla stessa federate sono volte a consentire la più ampia partecipazione di allevatori senza preclusione per la loro affiliazione ad altre entità. Esse sono pertanto aperte a tutti gli allevatori che abbiano anellini, regolari e inamovibili, rilasciati da una qualsiasi delle Federazioni di iscrizione facenti parti della C.O.M., dall’U.I.O., dalla F.I.M.O.V., dalla CONFU , ecc.
Art. 3 – Specie/razze ammesse
In generale sono ammesse alle mostre tutte le specie/razze di cui è consentita, a mente delle disposizioni normative al momento vigenti, la detenzione e l’allevamento.
Il regolamento specifico di ogni singola mostra può disciplinare e limitare le specie e/o le razze da esporre a giudizio insindacabile dell’organizzazione.
I soggetti devono essere alloggiati in gabbie che rispettino (nel minimo) le prescritte misure regolamentari e devono essere munite delle attrezzature previste.
Art. 4 – Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare soltanto i soggetti appartenenti all’allevamento dell’allevatore-espositore. Non sono ammessi soggetti muniti di anello identificativo non appartenente all’allevatore-espositore.
Art. 5 – Esemplari inclusi nella C.I.T.E.S.
All’atto dell’ingabbio gli allevatori-espositori di esemplari inclusi nella C.I.T.E.S. sono tenuti a produrre all’organizzazione copia della denuncia di nascita in cattività effettuata al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 150/1992 e ss.mm.ii. Identica documentazione deve essere prodotta per gli ibridi in cui appare almeno un parentale incluso nella C.I.T.E.S.
Art. 6 – Esemplari appartenenti alla fauna auctoctona
All’atto dell’ingabbio gli allevatori-espositori di esemplari appartenenti alla fauna auctoctona sono tenuti a produrre all’organizzazione copia della certificazione rilasciata dal competente ente pubblico del luogo di provenienza attestante la legittimità della detenzione e riproduzione.
Art. 7 – Modello 4
Conformemente alle previsioni del D.P.R. n. 320/1954 e del D.P.R. n. 317/1996, gli allevatori-espositori devono presentare il MOD 4 debitamente compilato nelle parti previste (si rammenta che la sua validità è di 15 giorni). Inoltre, per quanto attiene ai soli columbiformi e galliformi, è indispensabile il possesso della certificazione dell’avvenuta doppia vaccinazione.
Art. 8 – Controlli
L’organizzazione è tenuta a controllare la regolarità degli anellini (con particolare riferimento ai soggetti vincitori). La mancata rispondenza dell’anello al diametro previsto dalle federazioni di appartenenza comporta l’esclusione dell’esemplare dalla competizione. Eventuali irregolarità negli anelli degli esemplari inclusi nella C.I.T.E.S. ovvero appartenenti alla fauna autoctona, ferma restando la doverosa segnalazione alle competenti autorità, comportano l’esclusione dell’allevatore dalla manifestazione. La scoperta di esemplari non regolari (nell’anellino e/o nella loro toelettatura) comporta la penalizzazione di tutti i soggetti esposti dall’allevatore.
Art. 9 – Durata
La durata massima delle manifestazioni organizzate dalla F.E.O. e dalle associazioni federate e, conseguentemente, della permanenza degli esemplari all’interno delle gabbie da esposizione è fissata in TRE giorni.La F.E.O. tutela in ogni modo la salute ed il benessere dell’avifauna in cattività ed auspica che l’estensione temporale delle mostre sia la più contenuta possibile.
Art. 10 – Ingabbio e sgabbio
Non è consentita la manomissione delle attrezzature o comunque lo spostamento delle gabbie ove sono alloggiati i soggetti. Le eventuali necessità devono essere rappresentate all’organizzazione che deciderà caso per caso le eventuali procedure da adottare. Analogamente non è consentito lo sgabbio dei soggetti prima dei termini previsti dalla manifestazione se non con l’esplicito consenso dell’organizzazione. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza come l’evidente stato di crisi dell’esemplare e simili: in tali ipotesi l’organizzazione deve essere informata senza indugio.
Art. 11 – Inadempienze
Fermo restando quanto già previsto per le singole fattispecie contemplate negli articoli precedenti, ogni inadempienza da parte dell’allevatore-espositore comporta misure sanzionatorie che possono giungere sino all’esclusione e/o allontanamento del trasgressore dalla manifestazione. Le organizzazioni delle manifestazioni e le associazioni promotrici, per quanto di competenza, rispondono alla federazione delle violazioni alle norme federali.
Art. 12 – Privacy
Tutti gli allevatori-espositori, con la partecipazione alle manifestazioni ornitologiche organizzate dalla F.E.O. e dalle associazioni federate, consentono il trattamento dei propri dati personali ai fini della predisposizione delle classifiche e della susseguente pubblicazione nei siti web della federazione e delle associazioni stesse rinunciando a qualsivoglia rivalsa per eventuali omissioni alle previsioni normative vigenti in materia.
Art. 13 – Giudizio
Il giudizio deve avvenire sempre a confronto.
Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dal CDF con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 50, comma 4, entra immediatamente in vigore e sarà sottoposto a ratifica della prima assemblea generale utile.